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Roma,
5 maggio 2017
Circolare n. 87/2017
Oggetto: Previdenza – Manovrina correttiva – Artt. 53 e 55 del D.L. 24.4.2017, n. 50, su S.O. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017.
Si segnalano i principali interventi in materia previdenziale
contenuti nella manovrina alla Legge di Bilancio 2017 (legge n.
232/2016).
Decontribuzione dei premi di
risultato (art. 55) – E’ stata reintrodotta, seppure nei confronti di una platea
più ristretta di aziende, la decontribuzione sui premi di risultato o di
produttività corrisposti in virtù di contratti di secondo livello (aziendali o
territoriali) sottoscritti successivamente al 24 aprile scorso (data di entrata
in vigore del decreto legge in esame). Come è noto, la decontribuzione fu
soppressa nel 2015 per mancanza di copertura finanziaria a fronte del
finanziamento in via definitiva della detassazione sugli stessi premi di
risultato (legge n. 208/2015).
La nuova disposizione ha previsto, esclusivamente nei confronti delle aziende che coinvolgono
i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità del DM
25.3.2016, la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota pensionistica
INPS a carico dei datori di lavoro (che pertanto diventa pari al 3,81%) nonché
l’azzeramento dell’analoga aliquota a carico dei lavoratori; la decontribuzione
si applicherà su una quota massima di premio pari a 800 euro.
Si fa osservare che rispetto al precedente regime sull’importo
decontribuito non viene più garantita al lavoratore
la copertura pensionistica da parte dello Stato.
Anticipazione del
pensionamento (art. 53) - In attesa degli appositi decreti che
stabiliscano le modalità attuative del cosiddetto APE (Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica), la norma in
esame ha parzialmente modificato l’attuale disciplina dell’Ape sociale che, come è noto, prevede il pensionamento anticipato di
particolari categorie di soggetti svantaggiati, tra cui lavoratori con almeno
63 anni di età e 36 anni di contributi che svolgano da almeno sei anni
continuativi attività usuranti (in particolare conducenti di mezzi pezzi
pesanti e camion, facchini e addetti allo spostamento merci e assimilati). In
particolare è stato reso più flessibile il requisito dello svolgimento
dell’attività usurante in via continuativa per sei anni prevedendo che tale
requisito possa essere soddisfatto anche nel caso in cui si siano verificate
interruzioni per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 22/2017, 22/2016 e 92/2015
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Codirettore |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.95 del 24.4.2017
DECRETO-LEGGE
24 aprile 2017, n. 50
Disposizioni
urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore
degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e
misure per lo sviluppo.
IL PRESIDENTE DELLLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza
di introdurre
misure finanziarie e per il contenimento della spesa
pubblica;
Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza
di introdurre
strumenti volti a consentire, in favore degli enti
territoriali, una
migliore perequazione delle risorse e la
programmazione di nuovi
o
maggiori investimenti;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed
urgenza di introdurre nuove
iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da
eventi sismici
nell'anno 2016 e 2017;
Considerata l'urgenza
di misure volte
a favorire la
crescita
economica del Paese;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2017;
Su proposta del Presidente
del Consiglio dei
ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti.
EMANA
il
seguente decreto-legge:
*****OMISSIS*****
TITOLO IV
MISURE URGENTI PER RILANCIO
ECONOMICO E SOCIALE
*****OMISSIS*****
CAPO II
MISURE PER
IL LAVORO, LA PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI
Art.
53
(APE)
1. Ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179,
lettera
d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita' lavorative di
cui all'allegato C si considerano svolte in
via continuativa quando
nei sei anni precedenti il momento di
decorrenza dell'indennita' di
cui
al comma
181 della medesima
legge le medesime
attivita'
lavorative
non hanno subito
interruzioni per un
periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le
citate
attivita'
lavorative siano state svolte nel settimo
anno precedente
la
predetta decorrenza
per un periodo
corrispondente a quello
complessivo di interruzione.
2. Ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199,
lettera
d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita' lavorative di
cui all'allegato E si considerano svolte in
via continuativa quando
nei sei anni precedenti il momento
del pensionamento le
medesime
attivita'
lavorative non hanno subito
interruzioni per un
periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le
citate
attivita'
lavorative siano state svolte nel settimo
anno precedente
il pensionamento per un periodo corrispondente
a quello
complessivo
di interruzione.
3.
All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e'
aggiunto il seguente periodo: "I finanziamenti garantiti dal Fondo
possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno
del gruppo
del soggetto finanziatore o
a istituzioni finanziarie
nazionali,
comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge
30 aprile
1999, n. 130, senza
le formalita' e
i consensi previsti
dalla
disciplina che
regola la cessione
del credito e
conservano le
medesime garanzie
e le coperture
assicurative che assistono
il
finanziamento."
*****OMISSIS*****
Art. 55
(Premi di produttivita')
1.
All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, il comma
189 e' sostituito dal
seguente: "189. Per le aziende che coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del
lavoro, con le
modalita'
specificate nel decreto di cui al comma 188, e'
ridotta di
venti punti percentuali l'aliquota contributiva a
carico del datore
di lavoro per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti su una quota delle erogazioni previste dal
comma 182 non
superiore a 800 euro. Sulla medesima quota,
non e' dovuta
alcuna
contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di
erogazioni di cui al presente comma e' corrispondentemente ridotta
l'aliquota contributiva di computo ai fini
pensionistici."
2. La
disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le
somme
erogate in esecuzione dei contratti di cui
all'articolo 1, comma 187,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente
alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i
contratti
stipulati anteriormente a tale
data continuano ad
applicarsi le
disposizioni gia' vigenti alla
medesima data.
*****OMISSIS*****
FINE
TESTO